La figura del docente di potenziamento, nasce allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa dell'istituto.
Legge n.107/2015: individua posti (non docenti) di potenziamento nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
O.M. n.60/2020 art.13 comma 15 : “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018”.
Una questione controversa e molto attuale, in tema di riforma della scuola operata con la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“buona scuola”), è quella che attiene al potere del Dirigente scolastico di assegnare i docenti dei posti comuni (detti anche “curriculari”) alle cattedre di “potenziamento” individuati nell’ambito della stessa scuola.
Si ha l’impressione, infatti, che i dirigenti possano disporre tali assegnazioni quasi senza limiti, alla luce della nuova definizione del c.d. organico dell’autonomia consacrata all’art. 1 comma 5 della L. 107/2015, secondo cui “i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Tale norma, che è considerata la norma giustificativa del potere di disporre il trasferimento sul potenziamento, supera infatti la vecchia distinzione formale tra organico “di diritto” e organico “di potenziamento”, rendendo neutri, ai fini della realizzazione degli obbiettivi della riforma, le distinzioni tra i docenti con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di progettazione e coordinamento.
Assai significativamente, a tal proposito, una recente decreto cautelare del Tribunale di Napoli (n. 10670 del 23.03.2017; R.G. n. 24533 /2016) ha affermato infatti che “l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati -fermo in possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze – ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione”.
Quanto previsto dal legislatore è stato oggetto di ulteriore puntualizzazione nelle circolari emanate dal MIUR nella fase di prima applicazione della L. n. 107/2015.
In particolare, la circolare MIUR n. 2582 del 05.09.2016 ha ribadito che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa e che non esiste distinzione concettuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63 art. 1 L. 107/2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il per il potenziamento dell’offerta formativa.
www.gdlex.it/potenziamento-scuola/
Le cattedre/posti dei docenti possono essere strutturate in maniera mista, ossia parte di ore impiegate nelle attività curricolari e parte in quelle di potenziamento dell’offerta formativa (oltre che in quelle di supporto organizzativo al dirigente scolastico).
Il CCNL 2016/18 ha esplicitamente previsto quanto detto sopra, disponendo che l’orario obbligatorio dei docenti può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa.
Il CCNL 2016/18, inoltre, ha indicato ulteriori attività di potenziamento rispetto a quelle previste per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’articolo 1, comma 7, della legge 107/2015. Ecco quali:
Di seguito quelle previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 1/7 della legge 107, tra i quali (obiettivi) le scuole individuano quelli ritenuti prioritari e sulla base dei quali individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia:a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle
competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte,
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
i) potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e
le imprese;
n) apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza
scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e
di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l’apporto delle comunita’ di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di
orientamento.
La legge 107/2015 ha previsto che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
L’impiego nelle supplenze del citato personale deve avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi suddetti; pertanto, qualora le supplenze impediscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, i docenti interessati non devono svolgerle (le supplenze).
I docenti, in definitiva, possono essere impiegati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF, ai fini dell’ampliamento e del potenziamento dell’offerta formativa.
Da quanto detto sopra, è evidente che:
Il CCNL 2016/18 ha ulteriormente chiarito quanto previsto dalla legge 107/2015, fissando un paletto ben preciso, in quanto prevede che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
www.orizzontescuola.it/docenti-impiegati-su-potenziamento-quali-attivita-devono-svolgere-supplenze-in-via-residuale/
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