Pianta arredata
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Interni

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Piano Casa - Regione Campania

- Piano Casa prorogato al 31 dicembre 2019.

- Prorogati i termini per i Comuni di esaminare le pratiche di condono ancora in istruttoria del 1985 e del 1994 (31dicembre 2018).

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NEWS CONDONO EDILIZIO:

Sentenza Consiglio di Stato n. 1514/2018 : scatta la demolizione se dopo la domanda di sanatoria non sono stati versati oblazione e oneri nei termini previsti (Legge 326/2003).

  • Scadenze versamenti:

I^ rata: 10-12-2004

II^ rata: 31-5-2005

III^ rata: 30-9-2005

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Misurazione livello radon - prevenzione del rischio gas radon negli ambienti domestici

Il radon è un gas molto pesante di origine naturale, incolore-insapore-inodore-estremamente volatile, pericoloso per la salute umana se inalato.

Il radon è un gas nobile, inerte e radioattivo, che se respirato a lungo può danneggiare i tessuti polmonari mettendo a rischio la salute.

                                           SERVIZIO misurazione, monitoraggio e bonifica del gas RADON

http://www.a2c.it/Radon-Rn-222/banca-dati-misurazioni-radon.html

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Materiale del seminario:

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Certificazione energetica edifici residenziali (sup. < 200 mq.)

In vigore dal 1° ottobre 2015 le nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici. Le novità sono contenute nei due Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio scorso.
 Il DM “Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
 Il DM “Schemi di relazione tecnica di progetto” definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Il DM Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contiene:
- la nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica;
- le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e il nuovo format dell’APE;
- le formalità da rispettare e il nuovo format per gli annunci commerciali;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e la sua trasmissione alla Regione;
- i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.
 Il decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale definendo quindi Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni; un sistema informativo per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici.

 

Decreto Ministeriale 26/06/2015

Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

 

Decreto Ministeriale 26/06/2015

Ministero dello Sviluppo Economico - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

 

Decreto Ministeriale 26/06/2015

Ministero dello Sviluppo Economico - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

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Regione Campania

29/09/2015 - Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015, è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE,  invertendo quella attuale.

Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (www.economia.campania.it) , riportante il numero progressivo di inserimento.

7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.

La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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21/07/2015 - Si informa che sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, i seguenti decreti del ministero dello sviluppo economico, tutti  del 26 giugno 2015:

  • adeguamento del decreto del ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
  • applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle presczioni e dei requisiti minimi degli edifici (in vigore dal 1 ottobre 2015);
  • schemi e modalità' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
  • Vai al sito internet della Certificazione energetica:
    • SI AVVISA CHE NON È POSSIBILE EMETTERE CERTIFICATO APE IN MANCANZA DEL LIBRETTO DI IMPIANTO (dotato degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica)

      Alla stregua di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposite FAQ di Agosto 2016 ( che si allega ), in caso di mancanza di libretto di impianto, comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, non è possibile emettere il certificato APE. Si rappresenta inoltre che proprio a causa della mancata dotazione di documentazione prevista dalla vigente normativa, il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione. Si riporta di seguito quanto indicato dal Mise: Validità APE

      Si può emettere un APE nel caso di impianto sprovvisto di libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?
      Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati. All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni.
      Clicca qui per scaricare le FAQ

    • IN MERITO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - (A.P.E.)

      Contenuti obbligatori dell'APE, pena invalidità

      Si segnala che il D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 (linee guida) all'art. 4 comma 4 indica le informazioni da riportare sull'APE pena l'annullamento:
      a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
      b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
      c) la qualita' energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la cliimatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
      d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
      e) le emissioni di anidride carbonica;
      f) l'energia esportata;
      g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
      Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunita' di eseguire diagnosi energetiche.

      NUOVI DECRETI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 26-06-2015 PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 162 DEL 15-7-2015 – SUPPL. ORDINARIO N.39 (Clicca qui per accedere alla copia dei decreti)

Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015 è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.
      Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente, riportante il numero progressivo di inserimento.

7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
      Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.

    La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • In merito alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - (A.P.E.) per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Funzionario Incaricato Ing. Arturo Paradiso Tel. 0817966809 Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,30. Per gli errori ricorrenti vedi FAQ relative
  • In merito all'incentivo BORSE LAVORO E AIUTI ALL'ASSUNZIONE per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il numero 0817966813

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Tabella calcolo IMU

Abitazioni

garage, box, depositi

A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 C/6 C/7

Rendita Catastale x 1,05 x 160


Uffici

A/10

Rendita Catastale x 1,05 x 80


Negozi

C/1

Rendita Catastale x 1,05 x 55


Laboratori artigianali

C/3 C/4 C/5

Rendita Catastale x 1,05 x 140


Capannoni industriali,
fabbriche, alberghi, centri comm. 

D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8
D/9 D/10

Rendita Catastale x 1,05 x 60


Terreni agricoli

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Redd. Dominicale x 1,25 x 135

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Conferenza unificata Stato-Regioni

22 febbraio 2018 - Approvato con l’intesa in Conferenza Unificata il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”, ovvero un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo (già previste dal testo unico sull'edilizia dpr 380/2001).

Il provvedimento – adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica.

Il “glossario” garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie – e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

http://biblus.acca.it/focus/interventi-edilizi-e-titoli-abilitativi/

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fabbisogno termico abitazione.pdf
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO.pdf
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Il cambio di destinazione d'uso.pdf
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Piano Casa Regione Campania

Piano Casa Campania : prorogata  la scadenza di presentazione delle pratiche al 31 dicembre 2019 .

Prorogati i termini per i Comuni che intendono esaminare le pratiche di condono al 31 dicembre 2018 .

Obiettivi del nuovo Piano casa, sono il contrasto alla crisi economica, la tutela dei livelli occupazionali, lo stimolo all'utilizzo delle energie rinnovabili, l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali. Va sottolineata l’importanza dell'eliminazione dal nuovo Piano-casa di tutti i divieti inutili; questo senza mai intervenire sulla normativa nazionale.

Fra le novità previste dal piano l'ampliamento, per uso abitativo, fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari, per edifici di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi, per edifici residenziali composti da non piu' di tre piani fuori terra. Viene inoltre eliminato la condizione che tutto ciò si può attuare solo alla prima casa.

Inoltre sarà consentito a chi vuole demolire un immobile costruito in aree a rischio di ottenere una 'moneta urbanistica' con un aumento volumetrico del 50% per la ricostruzione in aree non a rischio. Previsti anche casi in cui e' consentito il cambio di destinazione d'uso per edifici a destinazione turistico-alberghiera in modo da trasformarli in abitazioni civili. Questo a patto che il 35% di quelle abitazioni venga destinato all'housing sociale.

Vengono snellite le procedure inerenti la riqualificazione delle aree degradate, che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni, senza più attenersi al limite dei 15 mila metri quadri. Le aree riqualificate possono essere destinate ad edilizia abitativa, insediamento di negozi e botteghe artigiane, allestimento di uffici.

Edilizia sociale Regione Campania

Con la Deliberan.356 dell’8 agosto 2014 (B.U.R.C n.58 dell’11/08/2014) la Giunta Regionale della Campania ha approvato, su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, le Linee Guida per la redazione e l’attuazione dei Programmi di Edilizia Sociale previsti dall’art.10 dalla legge 80/2014.

Al fine di ridurre il disagio abitativo dei cittadini svantaggiati che non sono in grado di accedere al mercato delle locazioni, con particolare attenzione per le giovani coppie, le famiglie monoparentali composte da un solo genitore, gli immigrati regolari, gli studenti ed i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per fine locazione, la delibera detta i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale, i canoni di locazione massimi ed in generale le caratteristiche che gli immobili devono possedere per definirsi “alloggi sociali”.