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- Piano Casa prorogato al 31 dicembre 2019.
- Prorogati i termini per i Comuni di esaminare le pratiche di condono ancora in istruttoria del 1985 e del 1994 (31dicembre 2018).
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Il radon è un gas molto pesante di origine naturale, incolore-insapore-inodore-estremamente volatile, pericoloso per la salute umana se inalato.
Il radon è un gas nobile, inerte e radioattivo, che se respirato a lungo può danneggiare i tessuti polmonari mettendo a rischio la salute.
SERVIZIO misurazione, monitoraggio e bonifica del gas RADON
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In vigore dal 1° ottobre 2015 le nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, le nuove metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici. Le novità sono contenute nei due Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio
scorso.
Il DM “Metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici” definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici,
ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri
generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova
costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il DM “Schemi
di relazione tecnica di progetto” definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Il DM
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contiene:
- la nuova classificazione degli
immobili in funzione della prestazione energetica;
- le informazioni che l’APE deve obbligatoriamente riportare e il nuovo format dell’APE;
- le formalità da rispettare e il nuovo format per gli annunci commerciali;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’APE e la sua trasmissione alla Regione;
- i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE.
Il decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea
e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale
definendo quindi Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni; un sistema
informativo per la gestione di un catasto nazionale degli APE e degli impianti termici.
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29/09/2015 - Si segnala che ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 Allegato 1 “Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (APE) degli edifici” al punto 7.1.5, a partire dal 01.10.2015, è stata cambiata la procedura di consegna dell'APE, invertendo quella attuale.
Infatti, il certificato, deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (www.economia.campania.it) , riportante il numero progressivo di inserimento.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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21/07/2015 - Si informa che sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, i seguenti decreti del ministero dello sviluppo economico, tutti del 26 giugno 2015:
Alla stregua di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposite FAQ di Agosto 2016 ( che si allega ), in caso di mancanza di libretto di impianto, comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, non è possibile emettere il certificato APE. Si rappresenta inoltre che proprio a causa della mancata dotazione di documentazione prevista dalla vigente normativa, il responsabile dell'impianto è passibile di sanzione. Si riporta di seguito quanto indicato dal Mise: Validità APE
Si può emettere un APE nel caso di impianto sprovvisto di libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?
Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di
efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è
applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale
degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di
impianto e dei relativi allegati. All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e
dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o
dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità. La decadenza
dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione. In aggiunta a
quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti
libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni. Clicca qui per scaricare le FAQ
Contenuti obbligatori dell'APE, pena invalidità
Si segnala che il D.M. Sviluppo Economico del 26.06.2015 (linee guida) all'art. 4 comma 4 indica le informazioni da riportare sull'APE pena l'annullamento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abitazioni
garage, box, depositi
A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 C/6 C/7
Rendita Catastale x 1,05 x 160
Uffici
A/10
Rendita Catastale x 1,05 x 80
Negozi
C/1
Rendita Catastale x 1,05 x 55
Laboratori artigianali
C/3 C/4 C/5
Rendita Catastale x 1,05 x 140
Capannoni industriali,
fabbriche, alberghi, centri comm.
D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8
D/9 D/10
Rendita Catastale x 1,05 x 60
Terreni agricoli
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Redd. Dominicale x 1,25 x 135
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22 febbraio 2018 - Approvato con l’intesa in Conferenza Unificata il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”, ovvero un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo (già previste dal testo unico sull'edilizia dpr 380/2001).
Il provvedimento – adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica.
Il “glossario” garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie – e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.
Piano Casa Campania : prorogata la scadenza di presentazione delle pratiche al 31 dicembre 2019 .
Prorogati i termini per i Comuni che intendono esaminare le pratiche di condono al 31 dicembre 2018
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Obiettivi del nuovo Piano casa, sono il contrasto alla crisi economica, la tutela dei livelli occupazionali, lo stimolo all'utilizzo delle energie rinnovabili, l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali. Va sottolineata l’importanza dell'eliminazione dal nuovo Piano-casa di tutti i divieti inutili; questo senza mai intervenire sulla normativa nazionale.
Fra le novità previste dal piano l'ampliamento, per uso abitativo, fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari, per edifici di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi, per edifici residenziali composti da non piu' di tre piani fuori terra. Viene inoltre eliminato la condizione che tutto ciò si può attuare solo alla prima casa.
Inoltre sarà consentito a chi vuole demolire un immobile costruito in aree a rischio di ottenere una 'moneta urbanistica' con un aumento volumetrico del 50% per la ricostruzione in aree non a rischio. Previsti anche casi in cui e' consentito il cambio di destinazione d'uso per edifici a destinazione turistico-alberghiera in modo da trasformarli in abitazioni civili. Questo a patto che il 35% di quelle abitazioni venga destinato all'housing sociale.
Vengono snellite le procedure inerenti la riqualificazione delle aree degradate, che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni, senza più attenersi al limite dei 15 mila metri quadri. Le aree riqualificate possono essere destinate ad edilizia abitativa, insediamento di negozi e botteghe artigiane, allestimento di uffici.
Con la Deliberan.356 dell’8 agosto 2014 (B.U.R.C n.58 dell’11/08/2014) la Giunta Regionale della Campania ha approvato, su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, le Linee Guida per la redazione e l’attuazione dei Programmi di Edilizia Sociale previsti dall’art.10 dalla legge 80/2014.
Al fine di ridurre il disagio abitativo dei cittadini svantaggiati che non sono in grado di accedere al mercato delle locazioni, con particolare attenzione per le giovani coppie, le famiglie monoparentali composte da un solo genitore, gli immigrati regolari, gli studenti ed i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per fine locazione, la delibera detta i requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale, i canoni di locazione massimi ed in generale le caratteristiche che gli immobili devono possedere per definirsi “alloggi sociali”.
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