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Didattica a distanza

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Collegio dei docenti 2013-2014
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a.s. 2013-2014
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In ricordo dell'amico Roberto Sguazzo (a.s. 2012-2013)
In ricordo dell'amico Roberto Sguazzo (a.s. 2012-2013)
Torneo di calcetto
Torneo di calcetto
Pranzo di fine anno (2012-2013)
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Cena di fine anno (2013-2014)
Cena di fine anno (2013-2014)
Cena di fine anno (2014-2015)
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Pizzeria ZERO Vallo della Lucania
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Salento (SA)
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Corso serale a.s. 2019-2020 - Pizzeria LE RADICHE Cannalonga
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Ricreazione e cambio d'ora, vigilanza do
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Alternanza scuola-lavoro

                                                                                                        FINALITA'

                                                       Una nuova modalità di collegamento della scuola con il lavoro

 

…L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.

 

                                         L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage.

Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende,

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Guida operativa
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Manuale operativo
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A.S.L. e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro con stage in azienda sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2 Dlgs n. 81/2008 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: (omiss); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (omiss)

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Il Dlgs 81/2008 per gli studenti in alternanza
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ESAME DI STATO 2018-2019

L’esame di Stato 2017/2018 sarà l’ultimo anno in cui saranno applicate le attuali regole: infatti la riforma degli esami di Stato del II ciclo, in cui verrà abolita la terza prova e cambieranno i punteggi dei crediti scolastici, partirà dall’anno scolastico 2018/2019.

Si prevede che a giugno 2018 parteciperanno all’esame di Stato per la conclusione del percorso di studi della scuola secondaria, circa mezzo milione di studenti.

Va ricordato che mentre per quest’anno non ci sarà, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, l’obbligo di avere frequentato almeno i tre quarti delle ore di Alternanza Scuola Lavoro, dal prossimo anno scolastico, invece, sarà obbligatorio aver svolto i tre quarti delle 200 ore per i licei e delle 400 ore per i tecnici e i professionali di alternanza e avere svolto durante l’anno scolastico i test Invalsi.

Le novità della riforma degli esami di Stato, che partiranno appunto dal 2018/2019, sono anche quelle dell’abolizione della mappa concettuale per iniziare il colloquio, sostituita da una relazione attinente l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro svolta nel secondo biennio e nell’ultimo anno di scuola.

Altra novità che partirà sempre dal 2018/2019 è il credito che da un massimo degli attuali 25 punti accumulati negli ultimi tre anni di scuola secondaria di II grado passeranno a 40 punti. I 40 punti disponibili saranno suddivisi in un massimo di 12 punti in terza, 13 punti in quarta e 15 punti in quinta. I restanti 60 punti disponibili saranno distribuiti equamente in 20 punti per ogni prova scritta e orale.

 

CREDITO SCOLASTICO: 12 (3^) + 13 (4^) + 15 (5^)= 40 PUNTI

PRIMA PROVA (Italiano): 20 PUNTI

SECONDA PROVA (di indirizzo): 20 PUNTI

COLLOQUIO: 20 PUNTI

TOTALE: 100 PUNTI

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SERVIZIO PRERUOLO SCUOLE PARITARIE

https://www.camera.it/parlam/leggi/00062l.htm

" Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

MIUR - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI NEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO - AREA DELLA PARITA’ SCOLASTICA
Circolare Ministeriale n. 31 Prot. n. 861 Roma, 18 marzo 2003.

 

Oggetto: Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica.

 

Premessa
La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, che ha introdotto nell’ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell’istruzione, è stata finora applicata mediante l’emanazione di un cospicuo numero di note e di circolari che possono ora essere organicamente collegate tra loro. Si avverte quindi l’esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni fin qui fornite per l’applicazione della legge in questione, organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo coordinato, che consenta una più agevole consultazione da parte degli operatori del settore. In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati. La legge definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema nazionale di istruzione.
1. Le “scuole paritarie”
Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli enti locali) e i complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini o tipi diversi (sempreché operino in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l’aggregazione dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati. Fino alla piena attuazione dell’art. 1, c. 7 della legge 62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate, secondarie pareggiate e legalmente riconosciute. I1 riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’Amministrazione e degli utenti. Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell’ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(omiss.)